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STATUTO COMUNALE
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Titolo II - Ordinamento Strutturale / Capo I - Organi e loro attribuzioni


Art. 23
Organi

  1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla leg­ge e dal presente Statuto.
  2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
  3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
  4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

 

Art. 24
Deliberazioni degli organi collegiali

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le delibera­zioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discre­zionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una per­sona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
  2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazio­ne avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segreta­rio comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.
  3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si tro­va in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

 

Art. 25

Consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
  2. La presidenza del consiglio comunale può essere attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti.
  3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo sciogli­mento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  4. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabi­lite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confor­mandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  5. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e isti­tuzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del man­dato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
  6. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'en­te ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
  7. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'indivi­duazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperi­mento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
  8. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Art. 26

Sessioni e convocazione

  1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordina­ria o straordinaria.
  2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedu­te nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
  3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anti­cipo di almeno 24 ore.
  4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argo­menti da trattare e effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
  5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domici­lio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi entro 30 giorni dopo la prima.
  6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata con­vocata la seduta.
  7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
  8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve esse­re messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 12 ore prima nel caso di sessioni straordinarie e di eccezionale urgenza.
  9. Le sedute de! Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
  10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
  11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comu­nale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

  

Art. 27

Linee programmatiche di mandato

  1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integra­zioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appo­siti emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consi­glio comunale.
  3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessio­ne straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee program­matiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
  4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi.

Art. 28

Commissioni

  1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
  2. Il funzionamento, la composizione verranno disciplinate con apposito regolamento.
  3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 

Art. 29

Consiglieri

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consi­gliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
  3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono di dichiarati deca­duti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presi­dente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consi­gliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, non­ché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il ter­mine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può es­sere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Sca­duto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenu­to adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Art. 30

Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, inter­pellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento dei consiglio comunale.
  3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalie aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento dei proprio mandato. Essi, nei limiti e con forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalia legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del consiglio comuna­le, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.
  4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel terri­torio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convo­cazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
  5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabi­lite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 31

Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto pre­visto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunica­zione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispon­denti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
  3. E' istituita, presso il Comune di Albanella, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D. Lgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
  4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato ad­detto all'ufficio di protocollo del Comune.
  5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

  6. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comuna­le messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

Art. 32

Sindaco

  1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modali­tà stabilite nella legge che disciplina altresì r casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'am­ministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al fun­zionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzio­ne degli atti.
  3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, prov­vede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.
  5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi com­merciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle ammini­strazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pub­blici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fa­sce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
  6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di ammi­nistrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competen­ze connesse all'ufficio.

 

Art. 33

Attribuzione di amministrazione

  1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delega­re le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particola­re i! sindaco:

a)       dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comu­ne nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)       promuove e assume iniziative per concludere accordi di pro­gramma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il con­siglio comunale;

c)       convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs 267/2000;

d)       esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità lo­cale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e)       emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 - 6, del D. Lgs 267/ 2000;

f)         nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g)       conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di diret­tore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h)       nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli | incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 34
Attribuzioni di vigilanza

  1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acqui­sisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stes­se, informandone il consiglio comunale.
  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e pro­muove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del diret­tore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
  3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dai con­siglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

 

Art. 35

Attribuzione di organizzazione

  1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)       esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli or­ganismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b)       propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convo­cazione e la presiede;

c)       riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

 

Art. 36

Vicesindaco

1.       Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2.       Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consi­glieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

 

Art. 37

Mozioni di sfiducia

  1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approva­zione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si pro­cede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 38

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

  1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
  2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
  3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
  4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
  5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, sal­vo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

 

Art. 39

Giunta comunale

  1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo de! Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
  2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio co­munale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politi­co - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
  3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

 

Art. 40

Composizione

  1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di 6 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2.   Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 41

Nomina

  1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nomina­ti da! sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli asses­sori dimissionari.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
  4. Salvi i casi di revoca da parte dei sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 

Art. 42

Funzionamento della Giunta

  1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli aSses-sori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti 4 componenti e le deli­berazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Art. 43

Competenze

  1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione de! Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del D. Lgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
  2. La "Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impul­so nei confronti dello stesso.
  3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)       propone al consiglio i regolamenti;

b)       approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedi­menti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bi­lancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di conta­bilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)       elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provve­dimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)       assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)       modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i cri-teri per la determinazione di quelle nuove.

f)         nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g)       propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h)       approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei ser­vizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i)         nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j)         dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k)       fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accerta­mento della regolarità del procedimento;

l)         esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m)     approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)       decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

o)       fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrata, i pa­rametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

p)       determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q)       approva il PEG su proposta del direttore generale o dei respon­sabili del servizio;

r)        Autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedi­menti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

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